Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
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4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.
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9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.
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2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
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1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
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6. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
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decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile.
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4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le
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4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli
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medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
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liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente
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6. Restano fermi l'articolo 18, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, l'art. 7, comma 4, ultimo periodo
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1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
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degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalità particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati
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soggetti indicati nelle lettere g), h) e i) del comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
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più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante disponga di almeno un
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1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
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numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
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5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) ai titoli azionari; c
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articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da
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operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio
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nell'art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107
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previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
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successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817